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AUTOCERTIFICAZIONE:
Dal 1 gennaio 2012, sono in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Le norme hanno l'obbiettivo di agevolare e facilitare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini.
l’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio; la pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto; vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari;
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
- brevetti e marchi.
I certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (é una dichiarazione sottoscritta dal privato nel suo interesse che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali elencati nell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e che sostituisce pienamente i relativi certificati; Per scaricare il fac simile clicca qui;
la dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà (é una dichiarazione sottoscritta dal privato nel suo interesse che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza del destinatario e che non sono compresi nell’elenco dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e che sostituiscono pienamente il relativo atto di notorietà. La dichiarazione può riguardare anche stati, fatti o qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante interessato abbia diretta conoscenza.Per scaricare il fac simile clicca qui.
Tutte le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare alla Pubblica Amministrazione o alle imprese che gestiscono servizi pubblici possono essere presentate secondo le seguenti modalità, tutte ugualmente valide:
- presentazione dell’istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non ancora firmate, a cura dell’interessato che deve apporre la firma di fronte al dipendente addetto alla ricezione;
- presentazione, da parte di persona diversa dall’interessato, dell’istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà già firmate. In tale caso è necessaria la contestuale presentazione della fotocopia di un documento di identità dell’interessato che ha firmato;
- invio per fax dell’istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmate e con allegata la fotocopia di un documento di identità della persona che ha firmato;
- invio per e-mail dell’istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritte mediante la firma digitale o mediante utilizzo della carta di identità elettronica o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).